Scritto il 5 Giu 2013 da

5 giugno 2013

Con sentenza n. 05483 depositata il 31/5/2013 il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da AIFI, contro il Ministero della salute sul silenzio-inadempimento opposto dallo stesso Ministero, rispetto all’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo a seguito di istanza sottoposta da A.I.F.I. tesa alla modifica del sito internet del Ministero della Salute nella parte in cui è ricompresa nell’elenco delle professioni sanitarie anche la figura del massofisioterapista.

In sintesi AIFI ha presentato richiesta di modifica del sito del Ministero della salute nella parte in cui si elenca, fra le professioni sanitarie, la figura del massofisioterapista. AIFI ritiene che il Ministero della Salute non si sia pronunciato sull’istanza e quindi ricorre al TAR richiedendo una declaratoria di illegittimità e la condanna nei confronti del Ministero a pronunciarsi su tale istanza. Chiede quindi che i giudici si esprimano sulla questione e che il Ministero venga “obbligato” a rispondere all’istanza. I giudici respingono il ricorso di AIFI. Nella sentenza, infatti, si legge che il Ministero della Salute aveva in verità risposto all’istanza di AIFI con nota n. DGRUPS 0053050 – P del 17 novembre 2011, nota che conteneva un sostanziale diniego alla richiesta di modifica del sito internet.

 

Senza entrare nel merito dei fatti, ciò che più interessa da vicino il massofisioterapista è un passaggio importante della sentenza: “Invero nella citata nota del Ministero della Salute del 17.11.2011 è stata espressamente precisata la necessità di attendere, per una compiuta rivalutazione della questione, una pronunzia del Consiglio di Stato.” Il Ministero nella nota inviata ad AIFI ha ritenuto di non esprimersi definitivamente sulla questione in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza che si dovrà pronunciare in merito alla proroga della formazione del massofisioterapista n.d.r.) che potrebbe cambiare le carte in tavola.

In conclusione possiamo interpretare la sentenza del TAR Lazio da due diverse angolazioni.
Se da una parte è positivo che il Ministero non abbia “ceduto” alle richieste di AIFI ed abbia ritenuto di non dover eliminare il massofisioterapista dall’elenco delle professioni sanitarie, dall’altra dobbiamo però considerare che questa decisione è provvisoria in quanto, a detta dello stesso Ministero, potrebbe essere rivista in virtù dell’esito della sentenza del Consiglio di Stato.



Alla luce dei fatti risulta quindi ancora più urgente ed importante la proposta di emendamento formulata da FNCM circa l’abrogazione delle leggi istitutive delle figure dell’area riabilitativa appartenenti al precedente ordinamento e la sanatoria per i titoli di massofisioterapista  conseguiti con la frequenza di corsi attivati dopo il 1996 fino ad oggi.
L’emendamento era già stato presentato alla XII° Commissione Affari sociali della Camera nel novembre 2012, ora con la nuova legislatura verrà riproposto e l’auspicio è che venga discusso e approvato chiudendo così positivamente e irrevocabilmente tutta la questione relativa al doppio canale formativo.


leggi la sentenza