Scritto il 21 Ott 2020

In merito all’Ordinanza del TAR Lazio del 13 ottobre 2020 sul ricorso di registro generale [private role=”subscriber” alt=”Articolo riservato ai soci FNCM effettuata il login per leggere la news completa.“] n. 13991 del 2019 per l‘annullamento del DM del Ministero della salute relativo all’istituzione degli Elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei TSRM e PSTRP nella parte in cui impone il possesso del requisito dei 36 mesi di attività lavorativa svolta negli ultimi 10 anni alla data di entrata in vigore della L. 145/2018, si comunica quanto segue.

La nostra Associazione non può intervenire in maniera diretta in quanto non riveste una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente principale.

FNCM si è comunque attivata immediatamente interpellando le parti in causa affinché vengano adottati tutti gli strumenti e provvedimenti atti a difendere i diritti acquisiti dai professionisti iscritti all’Elenco speciale ad esaurimento del massofisioterapista.

Nello specifico in data odierna abbiamo provveduto ad inviare una lettera al Presidente dell’Ordine TSRM PSTRP e al Ministero della salute.

Alla luce del confronto avuto con il legale FNCM riteniamo non sussistano elementi di preoccupazione per gli iscritti agli Elenchi, la richiesta dei ricorrenti infatti riguarda solo il vincolo dei 36 mesi,  tuttavia abbiamo preferito agire in via cautelativa e continueremo a monitorare la situazione interfacciantosi con le istituzioni coinvolte (Ministero della salute e Ordine TSRM e PSTRP).

Integrazione del 22/10/2020

In risposta alle numerose richieste di chiarimento, cerchiamo di ricostruire brevemente e in maniera semplificata i fatti.

A novembre dello scorso anno un gruppo di massofisioterapisti ha ritenuto di impugnare il DM 9 agosto 2019, nella parte in cui si vincola l’iscrizione all’Elenco speciale ad esaurimento del massofisioterapista al possesso del requisito dei 36 mesi di attività lavorativa svolta negli ultimi 10 anni dalla data di entrata in vigore della L. 145/2018.

Da ciò che si evince lo scopo del ricorso è quello di far annullare il requisito dei 36 mesi e per effetto permettere ai ricorrenti di presentare domanda di iscrizione all’Elenco speciale ad esurimento del massofisioterapista.

In data 13 ottobre 2020 i giudici emettono una ordinanza con la quale stabiliscono che il contradditorio debba essere integrato a tutti gli attuali iscritti all’Elenco speciale attraverso una notifica di ricorso per pubblici proclami (considerato l’elevato numero di persone alle quali si rivolge) e con la quale impongono ai ricorrenti di presentare istanza al Ministero della salute e all’Ordine TSRM e PSTRP affinché sul portale istituzionale dell’Ordine TSRM e PSTRP venga pubblicato un avviso ufficiale.

In altre parole i giudici hanno ritenuto che il ricorso debba essere reso pubblico e notificato (comunicato ufficialmente) a tutti i massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali al fine di metterli al corrente del procedimento in atto.

L’udienza per la trattazione di merito del ricorso è stata fissata al 4 maggio 2021.

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Scritto il 19 Ott 2020

Si comunica che in ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM 18 ottobre 2020, il convegno FNCM regione Veneto previsto per domenica 25 ottobre è stato annullato.