Scritto il 25 Mar 2020

aggiorVi invitiamo alla lettura del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” nel quale sono contenute le deroghe e sospensioni relative agli adempimenti fiscali/tributari e gli interventi di indennità. A tal proposito evidenziamo quanto disposto dall’art. 27:

  
(Indennita'   professionisti   e   lavoratori   con    rapporto    di
              collaborazione coordinata e continuativa) 
 
  1. Ai liberi professionisti titolari di  partita  iva  attiva  alla
data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori  titolari  di  rapporti  di
collaborazione coordinata e continuativa attivi alla  medesima  data,
iscritti alla Gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari  di  pensione  e  non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,  e'  riconosciuta
un'indennita' per il mese di marzo pari a 600 euro.  L'indennita'  di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. 
  2. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata  dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4  milioni  di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto
del limite di spesa e comunica  i  risultati  di  tale  attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono  adottati  altri
provvedimenti concessori. 
  3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 

Si fa presente che ogni chiarimento va rivolto al proprio commercialista o agli enti preposti.

Sottolineiamo inoltre l’importanza, in questa fase in cui le notizie si susseguono rapidamente, di tenere controllati i siti istituzionali (ministero salute, ministero interno, INPS, agenzia delle entrate, sito della propria regione ecc )  per rimanere aggiornati in tempo reale.

decreto  agenzia entrate

 

Scritto il 24 Mar 2020

attenzioneCome già espresso nel comunicato pubblicato sul nostro sito il 10 marzo scorso, l’indicazione di FNCM è quella di sospendere tutte le attività fisioterapiche fatta eccezione per le terapie certificate come indifferibili.

Laddove il professionista si trova a dover trattare un paziente (per necessità urgenti o indifferibili certificate dal medico) dovrà adottare scrupolosamente le misure anti contagio ed i DPI così come indicato dalle autorità sanitarie, monitorando lo stato di salute del paziente e sospendendo il trattamento al sorgere dei primi sintomi sospetti riconducibili al covid 19, invitando il paziente a rivolgersi alle autorità competenti.

Nel DPCM 22 marzo 2020 sono elencati i codici ATECO per i quali è prevista la possibilità di continuare l’attività, il libero professionista può verificare se il proprio codice rientra fra quelli indicati.

Resta comunque valido l’invito della nostra Associazione, al di là dei codici ateco o deroghe, all’etica professionale e al dovere civico in una fase critica e delicata come quella che stiamo attraversando.

Scritto il 23 Mar 2020

output_immagineSi comunica che l’attività dei nostri uffici è momentaneamente sospesa in ottemperanza al DPCM 22 marzo 2020.

I nostri associati possono comunicare con la segreteria inviando una mail a info@fncm.it