Scritto il 31 Ott 2014 da

FNCM ha rivolto le vostre domande più’ frequenti direttamente alla Segreteria ECM (Agenas), come segue:

  • “Se una figura sanitaria equivalente non dovesse fare gli ECM o conseguirne il numero stabilito, a che tipo di sanzioni o problemi andrebbe incontro?”
  • “Chi si occupa di verificare se la figura sanitaria ha acquisito il corretto numero di ECM nel giusto arco di tempo stabilito per legge, o meglio, chi fa i controlli in modo diretto?”

 

Agenas risponde:

 

Gentile segreteria,

in riferimento alla sua richiesta le precisiamo che compete al rispettivo ordine di appartenenza  la eventuale sanzione e  i relativi controlli, si precisa inoltre, che l’obbligo di seguire percorsi di formazione continua in medicina, da ultimo ribadito dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è una legge dello Stato.

Cordiali saluti

Segreteria ECM