Scritto il 18 Feb 2019 da

attenzioneLa finanziaria 2019 ha previsto che i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS siano esentati dall’obbligo di fatturazione elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.[private role=”subscriber” alt=”Articolo riservato ai soci FNCM effettuata il login per leggere la news completa.”]

In sede di conversione del decreto legge semplificazioni (articolo 9-bis comma 2, D.L. n. 135/2018)  si è stabilito che: “le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio del dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

In sintesi contrariamente a quanto inizialmente stabilito, la normativa estende il divieto di fatturazione elettronica anche a tutti quei professionisti che non hanno l’obbligo di comunicazione dati al STS ivi compreso, quindi, il massofisioterapista che NON può emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche.

N.B: Le nuove disposizioni sono contenute nella legge 11/2019 pubblicata in G.U. il 12 febbraio 2019.

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