Scritto il 9 Ago 2018 da

freccia attenzioneA distanza di oltre un mese dall’ inizio della procedura di pre – iscrizione all’ Ordine professionale stanno arrivando i primi esiti delle valutazioni effettuate dalle Commissioni sulla documentazione presentata dai richiedenti.[private role=”subscriber” alt=”Articolo riservato ai soci FNCM effettuata il login per leggere la news completa.“] Allo stato attuale non ci sono state comunicate criticità da parte dei colleghi in possesso di  titolo equivalente o equipollente, mentre alcune problematiche sono state segnalate da colleghi con titoli non equivalenti o comunque conseguiti da corsi attivati dopo il 31/12/1995.

Tutto ciò sta creando allarmismo e confusione soprattutto in chi ha ricevuto queste notifiche con esito negativo.  Tale reazione è comprensibile ma ciò che ci lascia molto perplessi sono le motivazioni formulate dalle Commissioni esaminatrici, motivazioni diverse per casi che invece si presentano uguali.

Questo è il risultato del vuoto generato dalla mancanza di una normativa chiara di riferimento per la valutazione di quei titoli che pur essendo abilitanti alla professione sanitaria, non rientrano però nei requisiti sanciti dalla legge Lorenzin e dal D.M. 13 marzo 2018.

In pratica questo vuoto non consente alle Commissioni di avere una norma/criterio di valutazione per tutti quei titoli abilitanti alla professione che hanno trovato spazio nel campo “altro titolo non in lista” ma che non sono elencati nel decreto 13 marzo 2018.

E’ evidente che non può essere la soggettività del valutatore l’elemento decisivo. Riteniamo molto gravi e lesivi per la professione alcuni giudizi espressi dalle Commissioni come per esempio “il titolo presentato non abilita all’esercizio della professione sanitaria”.

Crediamo che il compito delle Commissioni sia quello di valutare l’idoneità dei titoli limitatamente ai fini dell’iscrizione all’Abo e di segnalare eventuali non conformità alla normativa di riferimento.

Ricordiamo che  il riconoscimento del titolo come abilitante all’esercizio della professione spetta unicamente al Ministero (organo superiore ad una commissione esaminatrice) cosi come avvenuto in passato con la circolare del Ministro Fazio nel 2010 per i titoli conseguiti con corsi attivati successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs 502/92.

È un momento delicato ma questo non deve portare a visioni catastrofiche della situazione anzi deve essere colto come argomentazione aggiuntiva ed importante per affrontare definitivamente l’annosa questione dei titoli post ’99.

FNCM ha già chiesto alla presidenza dell’Ordine un chiarimento sulle procedure adottate, segnalando le criticità riscontrate e le carenze normative al riguardo. Contemporaneamente è stato interessato il Ministro della salute.

FNCM ha sostenuto e sostiene l’iscrizione all’ Albo come requisito importante per l’esercizio della professione nel rispetto delle leggi vigenti tuttavia è palese che la normativa presenta delle carenze che rischiano di escludere chi è in possesso di un titolo abilitante all’ esercizio della professione sanitaria ed è su questo aspetto che ora si deve intervenire con il sostegno della politica e delle istituzioni.

Riteniamo che i margini per una corretta e doverosa ridefinizione dei requisiti vi siano senza stravolgimenti particolari.

È fondamentale come primo passo fornire alle Commissioni esaminatrici un quadro completo dei titoli abilitati all’esercizio della professione.

Invitiamo pertanto i nostri associati a segnalare alla segreteria FNCM eventuali problematiche riscontrate, da parte nostra continueremo a monitorare la situazione con la perseveranza e l’impegno di sempre e a rappresentare e tutelare l’intera categoria.[/private]