Scritto il 30 Mag 2023 da

Giovedì 25 maggio 2023 il Senato della Repubblica ha approvato in modo definitivo il disegno di legge “recante  misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”.

Di particolare interesse per la figura del massofisioterapista vi è l’art.15 che riporta quanto segue:

Articolo 15-bis. (Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario)   

1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell’articolo 15 del presente de­creto e al fine di fare fronte alla grave ca­renza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con parti­colare riferimento al settore della medicina sportiva, all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: « 4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi nel citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un’attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L’iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un’attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026.

Il risultato conseguito è frutto dell’iniziativa promossa dal Comitato spontaneo massofisioterapisti che ha trovato nell’On. Maurizio Casasco il sostegno necessario per arrivare in parlamento.

Il testo approvato riprende in parte una proposta che FNCM presentò nel 2020 con l’intento di inserire l’emendamento nella legge finanziaria del 2021.

L’obbiettivo era quello di consentire l’iscrizione negli elenchi speciali a chi aveva iniziato il percorso scolastico entro il 31 dicembre 2018, stabilire una data entro la quale accumulare i 36 mesi di attività lavorativa in modo che l’Ordine potesse confermare definitivamente l’iscrizione all’elenco speciale e nel contempo riaprire una finestra temporale per dare la possibilità a chi per vari motivi non era riuscito ad iscriversi in elenco (pur avendone i requisiti) di poterlo fare. In quel frangente l’iniziativa non trovò il supporto necessario della politica (forse troppo presa dai problemi legati alla pandemia di quel momento).

Il testo approvato al Senato il 25 maggio non toglie e non intacca nulla per chi è già iscritto negli elenchi speciali ad esaurimento del massofisioterapista.

Tuttavia evidenzia alcune criticità che auspichiamo possano essere chiarite quanto prima e meglio dettagliate nel decreto attuativo che ne seguirà.

Ha sollevato non poche perplessità il titolo stesso dell’art.15 bis : “Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario

Da sempre FNCM si batte per questa definizione “abusata” (a nostro avviso) dalla giurisprudenza e ripresa a suo tempo dalla direzione ministeriale (a quale  scopo? ). Riteniamo che non renda giustizia della reale collocazione dei massofisioterapisti iscritti in elenco speciale e crediamo che la corretta definizione sia “professione sanitaria ad esaurimento“ per vari motivi:

  1. In Italia nessuna regione ha chiesto l’istituzione di un Operatore di Interesse Sanitario; la conferenza stato-regioni non ne ha mai deliberato l’esistenza e la necessità; l’istituto Superiore di Sanità non ne ha mai avvalorato il bisogno e il Ministero non ha mai messo il suo sigillo per certificarne l’esistenza. Quindi l’ operatore di interesse sanitario è scritto solo nella L. 43/2006 ma non esiste nei fatti.
  2. Identificare questi Massofisioterapisti come operatore di interesse sanitario equivale ad identificarli al nulla.
  3. Se il massofisioterapista iscritto in elenco speciale fosse un operatore di interesse sanitario come potrebbe essere iscritto nell’ordine delle professioni sanitarie? (ricordiamo che l’appartenenza all’Ordine TRSM PRSTP è stabilita dalla legge).
  4. Un ODS non è una professione sanitaria e per tale motivo non può esercitare una professione che da un punto di vista fiscale eroga prestazioni nel contesto delle professioni sanitarie (es. applicazione dell’Iva).
  5. Se questo “nuovo gruppo” di massofisioterapisti devono iscriversi nel medesimo elenco (dopo le tempistiche necessarie per avere i 36 mesi di attività lavorativa) com’è possibile che siano individuati come operatori di interesse sanitario?

Nelle motivazioni atte a giustificare la dicitura di operatore di interesse sanitario (obbligata secondo il Comitato Spontaneo) e pubblicate successivamente dai rappresentanti del comitato stesso vi è quella di non poter andare contro la sentenza del Consiglio di Stato.

Non entriamo nei dettagli delle sentenze; semplicemente ricordiamo che le sentenze NON sono leggi; i tribunali applicano le leggi e non il contrario.

Auspichiamo che “uno dei favori più grandi che si potesse fare alla categoria” (così è definito dal comitato spontaneo) possa trovare i necessari chiarimenti durante la stesura del decreto attuativo; speriamo che le conclusioni dei dossier del D.L. 34 in merito all’art.4 ter. trovino la giusta interpretazione e abbiano il giusto peso nella stesura del testo.

Diversamente crediamo possa essere molto difficile giustificare come sanitaria la prestazione di chi per legge viene definito Operatore di interesse Sanitario.

Un’altra criticità contenuta nel testo dell’art.15 bis riguarda le tempistiche di attuazione. Probabilmente molti degli interessati si stanno chiedendo come fare per iscriversi entro il 30 giugno 2023.

Ricordiamo che la procedura per iscriversi agli elenchi speciali deve essere definita attraverso un decreto attuativo che stabilisce i requisiti per gli aventi diritto, le modalità di raccolta dei dati, chi è responsabile della valutazione (per questo aspetto l’Ordine si avvalse della collaborazione dei RAMS indicati dalle associazioni maggiormente  rappresentative suddividendo il lavoro per regione di appartenenza). Nel caso specifico dovranno essere indicate quali saranno le procedure da seguire dopo aver acquisito i 36 mesi di attività lavorativa. Per tutti questi motivi riteniamo che la data del 30 giugno 2023 sia oggettivamente troppo ristretta.

In attesa di conoscere gli aspetti applicativi dell’art.15 bis, FNCM continuerà presso l’Ordine professionale, le istituzioni politiche e ogni altra sede che riterremo appropriata, a far sentire la voce dei massofisioterapisti perché ogni diritto acquisito venga tutelato e salvaguardato da ogni tentativo di delegittimazione.