Scritto il 29 Apr 2022 da

È di questi giorni la pubblicazione della delibera datata 23 marzo 2022 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, con la quale si stabilisce che a partire dal 01.01.2023 anche gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’articolo 1 del DM 09 agosto 2019 sono sottoposti all’obbligo ECM.

Come associazione di categoria accogliamo positivamente la decisione della commissione, ritenendo tale atto un importante e ulteriore passo verso una ben definita collocazione professionale del massofisioterapista iscritto negli elenchi speciali ad esaurimento.

Ciò nonostante non sono mancati i detrattori, che prontamente si sono scagliati contro la delibera della commissione, sostenendo che il testo esclude il massofisioterapista iscritto negli elenchi speciali (art. 5 del D.M. 09 agosto 2019) in quanto non viene citato espressamente l’art. 5 del D.M. che identifica l’elenco speciale.

Dalla lettura dell’art. 5 (Elenco speciale dei massofisioterapisti) si evince quanto segue:

1. Ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione è istituito l’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.

2. Ai fini dell’iscrizione all’elenco di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e all’articolo 2.”

Pertanto se i requisiti per iscriversi negli elenchi speciali sono gli stessi per tutte le professioni citate nel D.M. 9 agosto 2019 è altrettanto evidente che anche il massofisioterapista iscritto negli elenchi speciali (art. 5 ) rientra tra le figure che dal  01 gennaio 2023 sarà sottoposto all’obbligo ECM.

È l’articolo 1 del D.M. 09 agosto 2019 che delinea le caratteristiche e i requisiti per iscriversi negli elenchi speciali ad esaurimento di tutte le professioni citate nel medesimo decreto.

Solo una interpretazione sistematica e rispettosa della ratio legis  (includente)  può delineare il  corretto ambito di applicazione della delibera emanata dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Delibera