Scritto il 21 Apr 2016 da

l'opinione fncmPrendiamo atto della posizione espressa da AIFI con la lettera inviata al Direttore del “Quotidiano Sanità” in merito all’interrogazione parlamentare che, su nostra espressa richiesta, il Sen. Mandelli ha presentato in data 31 marzo in Commissione Bilancio.

E’ sicuramente condivisibile l’affermazione “Ora tocca al governo e al parlamento chiudere la partita” ma nel contempo FNCM non può accettare i limiti indicati per il riconoscimento della figura !

Da tempo sosteniamo che non possono essere i giudici o i tribunali di turno ad identificare e definire chi è e cosa può fare il massofisioterapista; così come è altrettanto evidente che sulla materia esiste molta confusione e un netto vuoto legislativo, questo aspetto è stato ribadito in diverse sentenze anche dagli stessi giudici cosi come è significativo il fatto che dall’ inizio del 2015 ad oggi sono state emesse più di 30 sentenze sull’argomento.

Un’analisi dei dati oggettivi evidenzia in particolare alcuni aspetti fondamentali:

  • il decreto legislativo 502/92, art. 6, comma 3, ha previsto la soppressione dei corsi relativi al precedente ordinamento a partire dal 1° gennaio 1996;
  • la formazione per i massofisioterapisti è continuata anche dopo tale data;
  • il decreto 10 luglio 1998 ha prorogato i corsi per massofisiosterapisti non vedenti (a tali corsi possono iscriversi anche alunni vedenti in base all’art. 30 del R.D. 29 agosto 1941 n. 1449);
  • la legge istitutiva della figura del massofisioterapista (403/71) è ancora in vigore, il  decreto che definiva le competenze ed il campo d’azione (D.M. 7 settembre 1976) è stato abrogato solo nel 2010.

Tutto ciò ha portato alla formazione di 7-8000 massofisioterapisti tuttora operanti sul territorio nazionale.

Possiamo chiederci perché non sono stati rispettati i termini di soppressione dei corsi indicati dalle norme in materia; perché alcune Regioni hanno continuato ad autorizzare la formazione; perché non sono state abolite certe leggi e decreti; ma non possiamo dire (oggi) a queste 7-8000 persone che il titolo per il quale hanno speso tempo, denaro e fatto investimenti per iniziare un’attività lavorativa, non vale per quello che gli era stato detto e scritto.

Non possiamo addossare sulle spalle di queste persone le inadempienze di altri impedendogli di svolgere un’attività lavorativa che fino ad oggi ha costituito il sostentamento della loro famiglia.

La nostra associazione ritiene che il termine sancito dall’ abrogazione del D.M. 7 settembre 1976 (anno 2010) rappresenti il termine naturale e logico  per chiudere un percorso fin qui troppo tortuoso, riconoscendo a tutti coloro che si sono diplomati entro questo termine di operare nel settore sanitario pubblico, privato e in regime di convenzioni pur non beneficiando di quell’ autonomia propria del fisioterapista e di tutte quelle figure rese equipollenti o equivalenti ad esso ma restando nei limiti tracciati dal D.M. 07 settembre 1976 che ne rappresentava il mansionario di riferimento.

L’interrogazione parlamentare è il primo passo per capire quale sia la posizione attuale e quali azioni vorrà intraprendere il legislatore (non un tribunale) per chiudere la partita.

E’ questo un passaggio molto importante che andrà a definire qualsiasi azione ed iniziativa che FNCM riterrà opportuno intraprendere nel prossimo futuro nei confronti di chi deve dare una risposta e trovare una soluzione al problema. Agire con fermezza, onestà e trasparenza riteniamo sia il modo migliore per portare avanti qualsiasi progetto per far sentire la voce di chi crede e sostiene la nostra associazione. La stessa onestà e trasparenza è quello che ci  aspettiamo dai nostri interlocutori.

L’urgenza del problema ci impone di essere attenti osservatori e fermi interpreti di chi crede nel nostro operato !

Luciano Zeli – Vice Presidente FNCM