Osteopatia professione sanitaria, riflessioni e perplessità

In questi giorni molti stanno festeggiando il riconoscimento dell’Osteopatia come disciplina sanitaria.

“Recepimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’istituzione della professione sanitaria dell’osteopata, sancito il 5 novembre 2020 (rep. atti n. 185/CSR), rettificato con atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 (rep. atti n. 190/CSR) (DPR).

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato, ai sensi dell’articolo 7 comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il recepimento dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’istituzione della professione sanitaria dell’osteopata, sancito il 5 novembre 2020 (rep. atti n. 185/CSR), rettificato con atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 (rep. atti n. 190/CSR).

L’Accordo descrive l’individuazione della figura e del profilo dell’osteopata, gli ambiti di attività e competenza e il contesto operativo. In particolare, si definisce il campo di intervento del professionista abilitato, si descrivono le attività di valutazione e le modalità operative del trattamento, si individuano le strutture ove si svolge l’attività professionale. Inoltre, si rimandano a un successivo accordo da stipularsi in Conferenza Stato-Regioni la determinazione dei criteri di valutazione dell’esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia.

Il provvedimento sarà adottato con decreto del Presidente della Repubblica.”

Quì è possibile scaricare il documento con gli articoli che definiscono formazione e ambiti di competenza dell’Osteopata.

https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato931787.pdf

Come Federazione, anche se da un certo punto di vista possiamo condividere l’esultanza per il riconoscimento in ambito sanitario di questa professione dopo anni di passaggi travagliati, non possiamo tuttavia esimerci dal sottolineare alcune considerazioni.

L’entusiasmo per questo riconoscimento potrebbe presto spegnersi di fronte alle criticità, secondo il nostro parere, della definizione della figura stessa che, inserita nell’ambito della prevenzione per evitare sovrapposizioni con figure già presenti in ambito sanitario vede ad esempio precluso qualsiasi tipo di intervento sul paziente con patologie seppur di origine muscolo scheletrica, perchè appunto per definizione “patologie”. Inoltre l’Osteopata dovrà intervenire sempre dietro prescrizione medica (art. 2) riconducendo ogni suo approccio ad una mera applicazione dei dettami del dottore di turno, sempre nel caso che il suddetto dottore preferisca inviare il paziente “non patologico” all’Osteopata piuttosto che ad altra figura.

Ora ci chiediamo, l’ipotetico paziente con dolore alla cervicale o ad una spalla che si presenta dal proprio medico, quando verrà considerato “patologico” e quando invece bisognoso solo di un approccio di prevenzione? Ed ancora, prevenzione significa evitare un peggioramento di quella sintomatologia o per via della presenza di una sintomatologia il paziente è già cosiderato depositario di una patologia?

In sinstesi l’Osteopata per lavorare dovrà confidare nella lungimiranza dei medici di medicina generale sperando che gli stessi, invece di gestire l’insorgere delle varie sintomatologie con trattamento farmacologico, decidano di prevenire una possibile futura ed ipotetica patologia del paziente inviandolo dall’osteopata per il “mantenimento dello stato di salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico”.

Oltretutto, come definito nel comma d dell’articolo 2, l’Osteopata dovrà comunque essere pronto a “reindirizzare il paziente dal medico inviante qualora i sintomi persistano oltre i tempi previsti o peggiorino”.

Queste sono solo alcune delle molteplici domande che ci sorgono spontanee ed alle quali non sempre sarà facile trovare una risposta.

Concludendo possiamo affermare che l’unica certezza per ora è quella che da oggi in poi (come dichiarato anche dal Presidente TSRM Dott. Beux in una lettera ai direttori delle scuole di Osteopatia) nessuna scuola in Italia possa vantare un corso “abilitante” perchè la professione sanitaria sarà formata soltanto a livello universitario. Inoltre nessun professionista può attualmente pensare che il proprio diploma, qualsiasi sia stato il percorso svolto, verrà reso, facilmente ed automaticamente, equipollente alla laurea universitaria triennale richiesta da adesso per la formazione osteopatica. Questo perchè nello stesso documento all’articolo 4 viene citato: “con successivo accordo stipulato in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato (…) sono individuati i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonchè i criteri di equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è istituito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute ai sensi dell’articolo 7, della legge 11 Febbraio 2018, n.3″.

Rimaniamo in attesa dei futuri decreti riguardanti la formazione e di conseguenza l’equipollenza ed iscrizione ad eventuale Ordine di professione, continuando a monitorare la situazione.